Previdenza: confronti con la UE

 

Previdenza: l'erba del vicino è più verde della nostra?

            Considerato il contesto particolarmente travagliato che sta vivendo il sistema previdenziale, dove spesso si fanno raffronti più o meno attendibili con i partners europei, riteniamo utile un approfondimento per verificare come stanno veramente le cose negli altri paesi.
Le fonti prese in considerazione sono quelle “ufficiali” di Francia, Germania, Italia e Spagna. La prima parte, inizia con l’analisi del sistema Francese, per poi proseguire con gli altri paesi sopra evidenziati
Il regime francese di protezione sociale

Pensione: In Francia la pensione di base è integrata da pensioni complementari obbligatorie che vanno ad incidere sul meccanismo di ripartizione.
Regime di base: La legge sulla riforma delle pensioni del 2010 prevede di posticipare l’età pensionabile per le generazioni nate dal 1° luglio 1951 in poi. L’età pensionabile sarà innalzata progressivamente dai 60 ai 62 anni. Contemporaneamente, l’età di attribuzione automatica del tasso pieno è stata alzata a 67 anni (età pensionabile + 5 anni) per gli assicurati nati dal 1° gennaio 1956 in poi.
L’età legale per chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia è fissata a 62 anni per gli assicurati nati dal 1° gennaio 1956 in poi; rimane 60anni per gli assicurati nati prima del 1956.
Calcolo della pensione: L’importo della pensione dipende da tre elementi:
Ä la retribuzione di base o retribuzione media annua. A partire dal 1° gennaio 2008, per tutti gli assicurati nati dopo il 1947 la retribuzione media annua è calcolata sulla base dei 25 anni migliori;
Ä il tasso di liquidazione;
Ä l’anzianità assicurativa che permette di determinare, con l’aggiunta dei periodi equiparati , il tasso di liquidazione della pensione.
Aliquota contributiva: standard è pari al 16,65% della retribuzione (9,90% a carico del datore di lavoro più il 6,75% a carico del lavoratore) in Italia il 33% della retribuzione lorda.
Periodi di assenza dal lavoro: La durata assicurativa comprende sia i periodi convalidati grazie ai contributi nei vari regimi di base che i periodi assenza dal lavoro per: malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, servizio militare, disoccupazione etc. Le donne godono di una maggiorazione dell’anzianità assicurativa di 4 trimestri, concessa per ogni figlio, considerata l’incidenza della gravidanza e del parto sulla carriera. E’prevista una seconda maggiorazione di 4 trimestri a favore di uno dei genitori (libera scelta della coppia), considerata l’incidenza sulla carriera dell’educazione del figlio nei quattro anni successivi alla nascita o adozione. Inoltre può essere concessa una maggiorazione dell’anzianità assicurativa, di otto trimestri al massimo, per allevare un figlio gravemente handicappato beneficiario di assegno per educazione speciale.
Maggiorazione dell’importo della pensione:
per figli: l’assicurato che abbia allevato tre figli per almeno nove anni prima del loro sedicesimo compleanno usufruisce di una maggiorazione del 10% dell’importo della pensione di vecchiaia. La maggiorazione per figli è concessa a ciascun genitore titolare di una pensione di vecchiaia.
per l’assistenza di terzi: è erogata ai titolari di una pensione di vecchiaia sostituitasi ad una pensione di invalidità ed ai titolari di pensione di vecchiaia per inabilità al lavoro che posseggano i requisiti per il diritto alla maggiorazione prima dei 65 anni. Per poter ottenere questa maggiorazione deve essere necessaria l’assistenza di terzi per l’espletamento degli atti della vita quotidiana.
Pensione di reversibilità: L’attribuzione delle pensioni di reversibilità ai coniugi superstiti non è automatica. E’ subordinata ad alcuni requisiti attinenti ai redditi e all’età.
Può aver diritto alla pensione di reversibilità il coniuge superstite, o l’ex coniuge divorziato, che abbia compiuto 55 anni e non disponga di risorse superiori ad un determinato tetto.
L’importo della pensione di reversibilità non può superare il 54% dell’importo della pensione di cui usufruiva l’assicurato o alla quale avrebbe avuto diritto.
Assegno di vedovanza: Le persone che non abbiano maturato i requisiti d’età per usufruire di una pensione di reversibilità possono, all’occorrenza, aver diritto ad un assegno di vedovanza. L’assegno è a carattere temporaneo e consente il reinserimento nella vita professionale. L’importo mensile dell’assegno è di 570,21 euro.
Regimi complementari obbligatori: Le pensioni complementari vengono calcolate in punti. Ogni anno l’importo dei contributi versati in relazione ad un salario di riferimento viene convertito in punti. La pensione erogata all’assicurato sarà calcolata in funzione del numero di punti acquisiti durante tutta la carriera.